(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 9/I-II del 26 febbraio 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica  della  legge  provinciale  23   novembre   2010,   n.   14,
            «Ordinamento delle aree sciabili attrezzate» 
 
  1. La rubrica del titolo II della  legge  provinciale  23  novembre
2010, n. 14, e' cosi' sostituita: «Titolo II Piano di  settore,  zone
sciistiche,  registro  e  disciplina  generale  delle  aree  sciabili
attrezzate». 
  2. L'art. 5 della legge provinciale 23 novembre  2010,  n.  14,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 5 (Piano di settore, impianti di risalita e piste da sci).  -
1. Il piano di settore impianti  di  risalita  e  piste  da  sci,  di
seguito  denominato  piano  di  settore,  disciplina   l'uso   e   le
modificazioni del territorio finalizzati all'esercizio dello sci.  Il
regolamento di esecuzione definisce i  criteri  e  le  procedure  per
l'approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione  delle
infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e),  f)  e
g),  distinguendo  tra  interventi  in  zona  sciistica,   interventi
integrativi alla zona  sciistica  ed  interventi  esterni  alla  zona
sciistica. Le zone sciistiche sono definite all'art. 5-bis. 
  2. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi. 
  3. Il piano di settore definisce i principi  programmatici  per  lo
sviluppo degli ambiti di pianificazione per un periodo  di  10  anni,
tenuto conto  della  tutela  del  paesaggio  e  dell'ambiente,  delle
caratteristiche  del  territorio,  nonche'  dello  sviluppo  sociale,
economico e turistico nell'interesse della popolazione locale. 
  4. Il piano di  settore  risponde  ai  principi  e  alle  procedure
previsti agli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 11  agosto
1997, n. 13. Le zone sciistiche e le infrastrutture di  cui  all'art.
2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g),  della  presente  legge  non
vengono inserite nel piano urbanistico comunale.». 
  3. Dopo l'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010,  n.  14,
sono inseriti i seguenti articoli 5-bis e 5-ter: 
  «Art. 5-bis (Zone sciistiche). - 1. Le zone  sciistiche  sono  aree
geografiche delimitate, gia'  dotate  di  infrastrutture  finalizzate
all'esercizio dello sci.  Nelle  zone  sciistiche  e'  consentita  la
realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2. 
  2.  L'inclusione  di  un'area  nel  piano  di  settore  quale  zona
sciistica non costituisce vincolo all'utilizzo e alla  edificabilita'
della stessa in base alle leggi vigenti, ne' titolo per le indennita'
di cui all'art. 25 della presente legge e  all'art.  20  della  legge
provinciale 30 gennaio 2006, n. 1. 
  Art. 5-ter (Registro  delle  piste  da  sci  e  degli  impianti  di
risalita). - 1. Il registro delle piste da sci e  degli  impianti  di
risalita,   di   seguito    denominato    registro,    contiene    la
rappresentazione cartografica dettagliata delle infrastrutture di cui
alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 2. 
  2. L'inserimento  delle  infrastrutture  di  cui  al  comma  1  nel
registro equivale all'inserimento nel piano  urbanistico  comunale  e
corrisponde  a  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  con  efficacia
quinquennale per i fini di cui al titolo VI della presente legge e al
capo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.». 
  4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 31 della  legge  provinciale
23 novembre 2010, n. 14, e' cosi' sostituita: 
    «a) l'applicazione e i contenuti del piano di  settore,  le  zone
sciistiche, il registro nonche' il procedimento da seguire;». 
  5. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 23 novembre
2010, n. 14, e' aggiunto il seguente comma: 
  «2. Il proprietario del  terreno  non  e'  responsabile  ne'  degli
incidenti che possono verificarsi sui  percorsi  situati  all'interno
delle zone sciistiche ne' degli incidenti che possono verificarsi sui
percorsi situati al di fuori di dette zone.».